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Sez. 5, Sentenza n. 3681 del 14/12/2010 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249709 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di scuola media secondaria preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249709-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di scuola media secondaria, trattandosi di procedura amministrativa in cui non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il gip dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non sussiste, sulla base del presupposto che l'art. 46, lett. m) del d. P.R. n. 445 del 2000, individua come fatti soggetti ad autocertificazione, il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)