Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 27/05/1985 Ud. (dep. 16/07/1985) Rv. 170111 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - SENTENZE IN CONTRASTO CON L'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 COME MODIFICATO DALLA PRONUNCIA COSTITUZIONALE IN ORDINE ALLE QUALI NON SI SIA ANCORA FORMATO IL GIUDICATO - INVALIDITÀ.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - SENTENZE IN CONTRASTO CON L'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 COME MODIFICATO DALLA PRONUNCIA COSTITUZIONALE IN ORDINE ALLE QUALI NON SI SIA ANCORA FORMATO IL GIUDICATO - INVALIDITÀ.*
Le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva quando la declaratoria di incostituzionalità colpisce nella sua totalità la norma viziata, sì da non poterne consentire neppure una più limitata applicazione, ed efficacia non retroattiva quando la declaratoria di incostituzionalità riguardi taluni degli aspetti che la norma processuale è in grado di assumere in seno all'ordinamento. La sentenza 222 del 15 luglio 1983 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, ed ha attribuito al tribunale per i minorenni la cognizione esclusiva dei procedimenti penali a carico di imputati minori, ha radicalmente colpito non tanto la singola norma quanto tutto l'istituto della Competenza penale per materia, del quale ha precisato l'ambito e l'assetto in modo da impedire assolutamente che imputati minori possano continuare ad essere giudicati per fatti relativi alla loro devianza senza le forme più adatte alla loro rieducazione. Pertanto le sentenze in ordine alle quali non si sia formato il giudicato, emesse in contrasto con il citato art. 9 R.d.l. 1404/1934, come modificato dalla sentenza 222 della Corte costituzionale, sono inficiate di Invalidità anche se intervenute prima della pronuncia della Corte costituzionale. (Conf mass n 168639; (contra mass n 168442; (contra mass n 166782; (contra mass n 164949; (contra mass n 164765; (contra mass n 162885).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)