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Sez. 2, Sentenza n. 5462 del 20/01/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164765 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - NULLITÀ - LIMITI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - INVALIDAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164765-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - NULLITÀ - LIMITI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - INVALIDAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

La violazione delle norme sulla Competenza del tribunale per i minorenni costituisce nullità insanabile e da rilevarsi di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, per i principi "tempus regit actum" e della conservazione degli Atti processuali, la caducazione, per dichiarata illegittimità costituzionale, dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 (Corte cost. 15 luglio 1983 n. 222) non ha effetto retroattivo, e pertanto non incide sulla validità del giudizio svoltosi, in entrambi i gradi di merito, nell'osservanza delle norme sulla Competenza all'epoca vigenti. (V sez. I C.C. 14 marzo 1984 n. 567, confl. Comp. In proc. matteoni; (Conf mass n 151549, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)