Sez. 2, Sentenza n. 5898 del 27/01/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164949 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - NON RETROATTIVITÀ - PRECEDENTE GIUDIZIO DI MERITO DINANZI AL GIUDICE ALL'EPOCA COMPETENTE - VALIDITÀ.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - NON RETROATTIVITÀ - PRECEDENTE GIUDIZIO DI MERITO DINANZI AL GIUDICE ALL'EPOCA COMPETENTE - VALIDITÀ.*
Per il principio di non retroattività della pronuncia di incostituzionalità di una norma, restano validi gli Atti processuali compiuti in precedenza. Pertanto, la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 (Corte cost. 15 luglio 1983 n. 222) non incide sulla validità del giudizio svoltosi nei confronti del minore in entrambi i gradi di merito, nell'osservanza delle norme sulla Competenza all'epoca vigenti, dinanzi al giudice divenuto incompetente. (V mass n 151549; sez. I C.C. 14 marzo 1984 n. 567, confl. Comp. In proc. matteoni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)