Sez. L, Sentenza n. 9046 del 06/07/2000 (Rv. 538295 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini complessivi (di 10 o 15 anni) per la revisione o la relativa richiesta - Natura dilatoria - Prova del peggioramento o miglioramento entro tali termini - Necessità - Prescrizione triennale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
I termini per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL, previsti dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), hanno natura dilatoria e non precludono pertanto la proposizione della domanda di revisione (da parte dell'assicurato) o la revisione (da parte dell'istituto) oltre il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita, purché nel termine di prescrizione triennale fissato dall'art. 112 e sempreché l'aggravamento o il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato si siano verificate entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)