Sez. 3, Sentenza n. 41625 del 11/10/2006 Cc. (dep. 20/12/2006) Rv. 235545 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Nullità derivante da asserita violazione dell'art. 114 disp.att.cod.proc.pen. - Proponibilità dell'eccezione - Immediatamente dopo la nomina del difensore.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)