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Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 06/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207858 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Proponibilità dell'eccezione, al più tardi, "immediatamente dopo" il compimento dell'atto cui la parte abbia assistito - Necessaria correlazione con l'espletamento di un atto successivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a nullità derivante da asserita violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207858-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

L'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, "immediatamente dopo" il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate "in ogni stato e grado del procedimento". Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall'interrogatorio dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)