Sez. 6, Sentenza n. 26341 del 09/05/2019 Cc. (dep. 14/06/2019) Rv. 276075 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione – Revocazione – Prova nuova – Nozione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione "ex tunc", è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, come desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revoca, che delimita l'ambito temporale di ammissibilità dell'istituto e lo differenzia dal procedimento di revisione della condanna.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)