Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015 Cc. (dep. 04/11/2015) Rv. 265081 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Prova nuova - Nozione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca "prova nuova" l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., intervenuta anteriormente al decreto della Corte di Appello di conferma della misura di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)