Sez. 5, Sentenza n. 148 del 04/11/2015 Cc. (dep. 07/01/2016) Rv. 265922 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revoca in funzione di giudizio di revisione - Ammissibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di prevenzione, la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di "elementi nuovi", non necessariamente sopravvenuti purché mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)