Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020 Cc. (dep. 10/06/2020) Rv. 279283 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Revocazione - Prova nuova - Nozione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)