Sez. 5, Sentenza n. 15613 del 26/02/2009 Cc. (dep. 10/04/2009) Rv. 243605 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace - Mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato, all'udienza in cui il querelante rimetta la querela - Integrazione dell'accettazione tacita - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza - nella specie davanti al giudice di pace - in cui il querelante rimetta la querela, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)