Sez. 4, Sentenza n. 38648 del 23/09/2009 Ud. (dep. 05/10/2009) Rv. 244885 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - L. n. 49 del 2006 - Modifica del trattamento sanzionatorio - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)