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Sez. 4, Sentenza n. 1024 del 17/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 236061 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica normativa nel trattamento sanzionatorio introdotta con la L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Limiti - Pena superiore al minimo edittale - Applicabilità - Sussistenza..
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236061-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modd. dalla L. 2 febbraio 2006 n. 49, anche se la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale. (Nel caso di specie, la pena base era stata fissata in anni dieci di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)