Sez. 6, Sentenza n. 16176 del 02/04/2008 Ud. (dep. 17/04/2008) Rv. 239557 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dal L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Limiti - Pena superiore al minimo edittale - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, anche se la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale. (Fattispecie in cui la pena-base è stata fissata in anni dodici di reclusione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)