Sez. 4, Sentenza n. 22526 del 04/05/2007 Ud. (dep. 08/06/2007) Rv. 237019 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche normative nel trattamento sanzionatorio introdotte con la L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)