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Sez. 4, Sentenza n. 24353 del 11/03/2008 Ud. (dep. 16/06/2008) Rv. 240778 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dalla L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240778-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)