Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 26/09/2006 Ud. (dep. 07/12/2006) Rv. 235470 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica normativa nel trattamento sanzionatorio introdotta con la L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Limiti - Pena superiore al minimo edittale - Applicabilità - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione, non può essere accolta la richiesta difensiva di rideterminazione della pena ovvero di annullamento con rinvio per rideterminazione della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modd. dalla L. 2 febbraio 2006 n. 49, se la pena sia stata determinata nel provvedimento impugnato in misura superiore al minimo edittale, in considerazione della gravità del reato. (Nel caso di specie, la pena era stata determinata in anni dodici di reclusione in considerazione del quantitativo dello stupefacente e dei collegamenti dell'imputato con ambienti di consistente spessore criminale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)