Sez. 4, Ordinanza n. 15149 del 29/01/2008 Cc. (dep. 10/04/2008) Rv. 239733 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di restituzione di un bene in sequestro - Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anziché "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione del ricorso come opposizione - Necessità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., avverso il provvedimento che decide sull'istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate va proposta, anche nei casi in cui il provvedimento reiettivo sia stato reso non "de plano", ma all'esito della procedura camerale, opposizione davanti allo stesso giudice, non ricorso per cassazione; peraltro, il ricorso per cassazione erroneamente proposto non è inammissibile, ma si converte, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici e del conseguente "favor impugnationis", in opposizione contro il provvedimento censurato, con conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)