Sez. 3, Sentenza n. 826 del 03/02/1984 (Rv. 433043 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dello articolo unico del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale, dopo avere stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso come riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma (fino al 31 gennaio 1974) e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento fra le norme contenute nel citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale. (Conf 1925/81, mass n 412612; (Conf 3550/79, mass n 399961; (Conf 2419/78, mass n 391822).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)