Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 16/04/1987 (Rv. 452695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DISTINZIONE CON LA DOMANDA RICONVENZIONALE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DISTINZIONE CON LA DOMANDA RICONVENZIONALE.*
Con riguardo alla simulazione del titolo posto a fondamento della pretesa attrice, la parte interessata che sollevi per la prima volta la questione in grado di appello, se non persegue altro fine all'infuori di quello di provocare il rigetto della domanda avversaria, pone legittimamente una eccezione riconvenzionale; se, invece, chiede la specifica pronuncia dell'assunta simulazione perché ne resti travolta l'altrui pretesa ma ne derivino anche, in suo favore, tutte le altre conseguenze connesse all'invocato mutamento della situazione giuridica precedente, formula una domanda riconvenzionale in contrasto col divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.. (V 2506/86, mass n 445605; (756/86, mass n 444302; (V 1547/85, mass n 439537; (V 6400/84, mass n 437975; (V 1545/81, mass n 412208; (V 246/81, mass n 410656).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)