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Sez. L, Sentenza n. 8849 del 27/11/1987 (Rv. 456206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN TURNI PERIODICI - COMPENSO COSTITUITO DALLA MAGGIORAZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - RIFERIMENTO CONTRATTUALE A NOZIONI DI RETRIBUZIONE NON ONNICOMPRENSIVE PER DETERMINATI ISTITUTI CONTRATTUALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN TURNI PERIODICI - COMPENSO COSTITUITO DALLA MAGGIORAZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - RIFERIMENTO CONTRATTUALE A NOZIONI DI RETRIBUZIONE NON ONNICOMPRENSIVE PER DETERMINATI ISTITUTI CONTRATTUALI - AMMISSIBILITÀ.*

Quando il lavoro notturno è compreso in turni periodici, con una periodica e regolare alternanza di lavoro notturno e diurno secondo un piano stabilito dall'imprenditore, il particolare compenso costituito dalla "maggiorazione", non ha carattere accidentale, ma è compreso tra gli elementi (principali ed accessori) normali e costanti, corrisposti in concreto ai lavoratori, che costituiscono la "retribuzione globale di fatto". Compete poi al giudice di merito l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi postcorporativi e non efficaci "erga omnes", al fine di stabilire se, per determinati istituti contrattuali (quali, ad es., la retribuzione del periodo di ferie ed altre indennità a pagamento differito), la volontà delle parti abbia fatto riferimento alla retribuzione globale di fatto, ovvero a nozioni non onnicomprensive. (V 6190/87, mass n 454487; (V 3407/87, mass n 452442; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1584/83, mass n 426419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)