Sez. 5, Sentenza n. 35442 del 03/07/2009 Ud. (dep. 11/09/2009) Rv. 245150 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Appello del P.G., avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace, convertito in ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - convertita in ricorso per cassazione dal Tribunale, ex art. 36, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - con la quale si deducano censure di merito con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trattandosi di impugnazione non soggetta alla conversione in ricorso per cassazione, in quanto al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello diverso, astrattamente ammissibile in tale ipotesi. Pertanto, in tal caso, non sussiste l'inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 274 art. 36 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)