Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 03/06/2014 Ud. (dep. 28/08/2014) Rv. 260168 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico - Mafioso - Modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 - Accordo - Requisiti - Rapporto con la originaria fattispecie incriminatrice.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la l. 17 aprile 2014, n. 62, modificando l'art. 416 ter cod. pen. ha introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, relativo al contenuto dell'accordo, che deve contemplare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)