Sez. 2, Sentenza n. 4312 del 13/01/2012 Cc. (dep. 01/02/2012) Rv. 251811 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Natura - Rimedio straordinario - Incompatibilità con il mero riesame degli stessi elementi fattuali di origine - Sussistenza - Introduzione dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Effetti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma secondo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 ter, comma terzo, l. 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca, anche dopo l'introduzione dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 ter com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)