Sez. 1, Sentenza n. 23877 del 05/05/2021 Cc. (dep. 17/06/2021) Rv. 281614 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Millantato credito ex art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che il vanto di "relazioni asserite", da intendersi quali relazioni non esistenti, costituisce una condotta che assorbe il richiamo, contenuto nella norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore del pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata in ordine al delitto di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)