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Sez. 3, Sentenza n. 33328 del 04/07/2003 Cc. (dep. 06/08/2003) Rv. 226133 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto nel caso di condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di determinati reati - Operatività anche con riguardo ai condannati solo per tali reati - Esclusione - Fattispecie in tema di reati sessuali.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226133-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Alla stregua del letterale tenore dell'art. 4 bis, comma primo, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), richiamato dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen., il divieto di sospensione dell'esecuzione previsto da detta ultima disposizione opera con riguardo, tra gli altri, ai condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di determinati reati (fra i quali figurano quelli in materia sessuale di cui agli artt. 609 bis e segg. cod. pen.), ma non con riguardo ai condannati unicamente per taluno di detti reati - fine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)