Sez. 3, Sentenza n. 45617 del 22/11/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 232898 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto nel caso di condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di determinati reati - Operatività anche con riguardo ai condannati solo per tali reati - Esclusione - Fattispecie relativa ai reati sessuali.
ESECUZIONE - IN GENERE
Dal tenore letterale dell'art. 4-bis, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato dall'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., il divieto di sospensione dell'esecuzione previsto da detta ultima disposizione non opera in riferimento al delitto di cui all'art. 609-bis e seguenti cod. pen., ma in riferimento al delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen., realizzato allo scopo di commettere, tra gli altri, i delitti di violenza sessuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)