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Sez. 6, Sentenza n. 41977 del 01/10/2014 Cc. (dep. 08/10/2014) Rv. 260437 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazione mafiosa - Pericolosità sociale - Onere di motivazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260437-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)