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Sez. L, Sentenza n. 6513 del 04/11/1983 (Rv. 431234 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI DEBITI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - SVOLGIMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDE DEI CREDITORI - TEMPORANEA IMPROPONIBILITÀ - CREDITI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - ESTENSIONE - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - COMPETENZA - DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431234-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI DEBITI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - SVOLGIMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDE DEI CREDITORI - TEMPORANEA IMPROPONIBILITÀ - CREDITI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - ESTENSIONE - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - COMPETENZA - DEL PRETORE.*

Nella liquidazione coatta amministrativa, non trovando applicazione l'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Competenza del tribunale fallimentare), l'accertamento dei debiti dell'impresa sottopostavi, ove siano anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, si svolge in Sede amministrativa a cura del liquidatore e senza intervento dell'autorità giurisdizionale, con conseguente temporanea improponibilità della domanda dei creditori avanti alla detta autorità, svolgendosi poi le opposizioni allo stato passivo nella Forma prevista dall'art. 209 legge fall., mentre l'accertamento dei debiti di massa - i quali (contratti dagli organi dell'amministrazione della liquidazione) rimangono fuori della regola del concorso e possono sorgere anche dopo la formazione dello stato passivo - soggiace alle normali regole di Competenza. Tale principio è applicabile anche ai crediti di lavoro di un dipendente di quell'impresa, ferma, peraltro, in ogni caso, la Competenza del pretore, quale giudice del lavoro, per quanto riguarda la richiesta di accertamento dell'illegittimità del suo licenziamento, in considerazione della non riconducibilità di tale richiesta fra quelle inerenti alla formazione dello stato passivo. (2812/83, mass n 427727; (V 7043/82, mass n 424711; (V 3079/78, mass n 392532; (V 1881/75, mass n 375554; (V 1881/75, mass n 375553; (V 3699/71, mass n 355476; (V 3475/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)