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Sez. 2, Ordinanza n. 23489 del 09/06/2005 Cc. (dep. 22/06/2005) Rv. 231886 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - dispositivo | Contrasto del dispositivo con la motivazione - Dispositivo conforme alle richieste di una parte che lamenti il contrasto della motivazione con esso - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231886-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - dispositivo

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. per la lamentata discordanza tra il dispositivo e la motivazione di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)