Sez. 6, Sentenza n. 46068 del 25/09/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 261082 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Reciproca autonomia - Accertamento della pericolosità al momento dell'applicazione della sola misura patrimoniale - Necessità - Esclusione - Accertamento della pericolosità al momento dell'acquisto del bene da confiscarsi - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)