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Sez. L, Sentenza n. 10287 del 22/11/1996 (Rv. 500706 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Disciplina degli atti interruttivi ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Norma eccezionale - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità agli atti interruttivi dell'interessato - Carattere esclusivo - Riconoscimento del diritto - Efficacia interruttiva - Idoneità - Fattispecie in materia di prestazioni erogate dalle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500706-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto tenuto ad erogare le medesime (nella specie l'Ente Ferrovie dello Stato), in quanto l'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che sottrae alla disciplina generale del codice civile l'interruzione della prescrizione di tale azione, prevedendo che possa conseguire solo alla domanda giudiziale e non anche ad altri atti di costituzione in mora del debitore, è norma eccezionale che riguarda solo l'interruzione da parte del titolare, sul piano generale disciplinata dall'art. 2943 cod. civ., e non coinvolge anche la disciplina dell'interruzione per effetto del riconoscimento, disciplinata dall'art. 2944 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Preleggi art. 14, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)