Sez. 3, Sentenza n. 22724 del 11/05/2005 Cc. (dep. 16/06/2005) Rv. 232090 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto in caso di condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di determinati reati - Operatività anche in riferimento a soggetti condannati solo per tali reati - Esclusione - Fattispecie in tema di reati sessuali.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La condanna relativa alle sole imputazioni per delitti sessuali non preclude la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva quando non vi é condanna anche per il reato associativo finalizzato alla loro commissione, in quanto, ai sensi dell'art. 4 bis Legge n. 354 del 1975, la preclusione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva è stabilita con riferimento a taluni delitti, tassativamente indicati, tra i quali quello previsto dall'art. 416 cod. pen., qualora sia stato realizzato allo scopo di commettere specifici delitti-fine, tra i quali sono inclusi i delitti sessuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)