Sez. 1, Sentenza n. 26493 del 09/06/2009 Cc. (dep. 25/06/2009) Rv. 244040 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera del D.L. n. 11 del 2009 - Omicidio - Imposizione della misura carceraria salva l'insussistenza di esigenze cautelari - Applicazione della disposizione ai procedimenti in corso - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
L'obbligo di applicare la misura cautelare della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto in riferimento ad alcuni reati dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, si applica, trattandosi di disposizione di natura processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico ministero, è tenuto a sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Cod. Pen. art. 575, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)