Sez. 3, Sentenza n. 40824 del 06/10/2005 Cc. (dep. 10/11/2005) Rv. 232895 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso in violazione dei limiti di cui al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - Revoca nel giudizio di appello o camerale - Natura dichiarativa del provvedimento.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)