Sez. 3, Sentenza n. 16515 del 04/03/2004 Cc. (dep. 07/04/2004) Rv. 228533 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena ai sensi del nuovo art. 168 comma terzo, cod. pen. - Beneficio concesso con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della modifica - Revoca - Esclusione - Beneficio concesso con sentenza divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore della modifica - Revocabilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Il comma terzo dell'art. 168 cod. pen, introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella, tale disposizione non è applicabile, in quanto incontra il limite dell'intangibilità del giudicato, se, invece, è divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell'immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)