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Sez. 2, Sentenza n. 10607 del 25/02/2003 Cc. (dep. 06/03/2003) Rv. 224500 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Modifica degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. - Applicabilità della novella ai benefici già concessi con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224500-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, le disposizioni introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, modificative degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. non si applicano retroattivamente alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della novella, trattandosi di norme di natura sostanziale soggette al divieto di applicazione "in malam partem" di cui all'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)