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Sez. 1, Sentenza n. 25531 del 09/05/2002 Cc. (dep. 03/07/2002) Rv. 222644 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale ai sensi del nuovo art. 168, comma 3, c.p. - Benefici concessi con sentenza precedente all'entrata in vigore della modifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222644-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, cod. pen.(aggiunto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128) anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, stesso codice, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)