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Sez. 2 - , Sentenza n. 51183 del 05/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278367 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato – Contestazione unitaria di più condotte quali segmenti di un unico fatto reato – Proscioglimento in appello per alcune di esse – Corrispondente riduzione della pena – Obbligatorietà - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278367-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata unicamente dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata in primo grado, purché non già quantificata nel minimo edittale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, pur avendo prosciolto l'imputato da alcuni dei fatti unitariamente contestati in un unica imputazione e ritenuti in primo grado, aveva omesso di ridurre proporzionalmente la pena irrogata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)