Sez. U, Sentenza n. 1209 del 17/02/1983 (Rv. 425994 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI AMBULATORIALI - RAPPORTO CON L'I.N.A.I.L. - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI AMBULATORIALI - RAPPORTO CON L'I.N.A.I.L. - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Il rapporto tra l'i.N.A.I.L. ed i medici ambulatoriali, così come disciplinato dalla convenzione del 25 luglio 1972, non rientra nello schema del rapporto di pubblico impiego, difettando dall'essenziale elemento della subordinazione, ma integra un rapporto di prestazione d'opera professionale a carattere continuativo e coordinato, riconducibile ai rapporti cosiddetti di parasubordinazione contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie. A tale configurazione non osta né la dettagliata regolamentazione delle modalità e degli orari di lavoro, essa attenendo all'esigenza di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio ed a quella di specificazione degli obblighi di prestazione assunti dai sanitari, nella cui esecuzione, peraltro, non si evidenziano ulteriori vincoli di natura gerarchica o assoggettamento o direttiva di volta in volta concretamente impartite; né la prevista procedura di concorso per il conferimento degli incarichi, essa consistendo semplicemente nella formazione di una graduatoria per titoli; né infine, il richiamo, contenuto nell'anzidetta convenzione, ad istituti propri del rapporto di lavoro subordinato (permessi annuali retribuiti, trattamento per malattia, chiamata alle armi, elezioni a cariche pubbliche, indennità di fine rapporto), che esprime soltanto l'esigenza di una accentuata tutela del rapporto in esame, in conformità al suo carattere di parasubordinazione. (Conf 3559/82, mass n 421530; (Conf 1152/82, mass n 419034; (Conf 5780/81, mass n 416491; (Conf 3499/81, mass n 414098; (Conf 3498/81, mass n 414097; (Conf 3307/79, mass n 399703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)