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Sez. 3, Sentenza n. 13223 del 03/12/2015 Ud. (dep. 01/04/2016) Rv. 266767 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Successione di leggi penali - Legge posteriore più favorevole - Condanna in primo grado con riferimento al minimo edittale precedentemente in vigore - Rimodulazione della pena - Mancata applicazione del nuovo minimo edittale - Violazione divieto di " reformatio in pejus" - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266767-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la sentenza di secondo grado che, nell'ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado - impugnata dal solo imputato - che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità nella quale la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretta la rimodulazione della pena operata dalla Corte d'appello in base alla nuova fattispecie, più favorevole, introdotta dal D.L. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, nonostante non avesse preso come riferimento il nuovo più favorevole minimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)