Sez. 3, Sentenza n. 39448 del 10/01/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 272500 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Droghe c.d. "leggere" - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Giudice di appello o di rinvio - Rimodulazione della pena - Mancata applicazione del nuovo minimo edittale - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giuduce di appello o di rinvio che, in applicazione della disciplina più favorevole in tema di "droghe leggere", determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui era partita la sentenza di primo grado, fatto salvo il limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, ove abbia applicato il minimo della pena in ragione della ridotta offensività del fatto e sempre che tale valutazione non sia stata incentrata sulla tipologia della sostanza stupefacente.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)