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Sez. 6 - , Sentenza n. 51130 del 15/11/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 278184 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Droghe c.d. "leggere" - Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Giudice di appello - Rimodulazione della pena - Mancata applicazione del nuovo minimo edittale - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278184-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello con cui, a differenza della sentenza impugnata, la pena era stata motivatamente rideterminata senza partire dal nuovo limite, ciononostante pervenendo ad una quantificazione inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)