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Sez. 4, Sentenza n. 46973 del 06/10/2015 Ud. (dep. 26/11/2015) Rv. 265209 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Droghe cosiddette "leggere" - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Giudice di appello o del rinvio - Rimodulazione della pena - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265209-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle cosiddette "droghe leggere", non impone al giudice di appello o del rinvio di rimodulare la sanzione adeguandosi ai criteri in precedenza utilizzati dal giudice di merito, potendo egli rideterminarla nell'ambito della nuova cornice edittale, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Fattispecie in cui la Corte, rilevato che, nessuno dei precedenti giudici di merito aveva espresso alcuna valutazione di scarsa offensività della condotta, pur risultando determinata la pena nell'allora vigente minimo edittale, ha ritenuto legittima la decisione del giudice del rinvio che aveva rideterminato la pena discostandosi dal minimo senza tuttavia attestarsi nel massimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)