Sez. 5, Sentenza n. 38982 del 16/07/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 257763 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Costituzione di parte civile - Successiva agli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti - Inammissibilità - Proponibilità delle questioni di cui all'art. 491 cod. proc. pen. - Irrilevanza.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Èinammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)