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Sez. 1, Sentenza n. 23973 del 24/12/2004 (Rv. 579197 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 - Bis legge n. 359 del 1992 - Accertamento della edificabilità del suolo - Verde pubblico e attrezzature per lo sport - Edificabilità - Insussistenza - Necessità di realizzazione di strutture finalizzate al perseguimento dello scopo pubblicistico - Irrilevanza - Fondamento. Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579197-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel sistema introdotto dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità, che pure non si identifica e non si esaurisce in quella abitativa, postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area, sicchè, ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico e attrezzature per lo sport), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile, restando irrilevante la circostanza che la destinazione richieda la realizzazione di strutture, la cui valutazione "in melius" comporterebbe il riconoscimento di un "tertium genus", tra aree edificabili e non edificabili, contrario alla logica della norma, laddove l'edificabilità va identificata con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, non già con gli interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblicistico. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la natura edificatoria di un'area gravata da vincolo di destinazione a verde pubblico e ad attrezzature per lo sport, sul rilievo che una simile destinazione comporta l'edificazione del terreno con importanti opere murarie, che non sono prerogativa dell'ente pubblico, potendo essere realizzate anche da privati, senza considerare che, in relazione alla natura del vincolo, le opere previste, e cioè le attrezzature per il gioco e lo sport, non costituivano espressione dello "ius aedificandi", ma erano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 5 sexdecies, Legge 03/08/1992 num. 59 art. 5 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)