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Sez. 1, Sentenza n. 20382 del 25/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006) Rv. 234439 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto di prestare il servizio militare - Sopravvenuta abolizione della leva obbligatoria - Conseguente "abolitio criminis" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234439-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE

Una volta abolita, con legge 14 novembre 2000 n. 331, la leva militare obbligatoria, anche il rifiuto del servizio militare di leva commesso allorchè quest'ultimo era obbligatorio non costituisce più reato, essendo stata abrogata la norma integratrice del precetto penale ed essendo, quindi, venuto meno quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)