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Sez. 1, Sentenza n. 43709 del 06/11/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 238685 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Limitazione dell'operatività della chiamata obbligatoria alla leva - Modificazione del precetto penale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238685-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE

La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331, Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)