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Sez. 1, Sentenza n. 42399 del 16/11/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235582 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto di prestare il servizio militare - Sopravvenuta abolizione del reato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235582-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE

La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui alla L. n. 215 del 2001, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria. Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215 art. 7, Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)